La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4384 del 14 febbraio 2019, ha stabilito che, se i certificati di origine preferenziale sono falsi, è legittima la ripresa a tassazione solo dei maggiori dazi ma non dell’IVA all’importazione Vediamo come i Supremi Giudici sono arrivati a stabilire che la falsità dei certificati EUR 1 comporta “la perdita dell’esenzione daziaria” ma “non implica necessariamente anche quella dell’IVA all’importazione qualora tale imposta sia stata comunque assolta secondo il modulo dell’inversione contabile all’atto dell’estrazione delle merci dal deposito IVA”. L’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta di per sé l’assolvimento dell’imposta e, per tale ragione, costituisce un mero illecito fiscale di natura formale la mancata introduzione fisica dei beni nel deposito. Per i giudici quindi, non è possibile il recupero dell’imposta non versata nello sdoganamento. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 471/1997 (ritardati o omessi versamenti diretti), la sanzione è compresa tra il 15% e il 30% dell’IVA all’importazione se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dall’annotazione dell’autofattura nei registri contabili. Per la Cassazione quindi, non vi è tassazione anche dell’IVA – pagata con il reverse charge – perché questo costituirebbe doppia imposizione. La fattispecie sottoposta all’esame dei Giudici è quella di una verifica fiscale operata dall’Agenzia delle Dogane che riteneva irregolari delle prove EUR 1 relative a merce da immettere fisicamente in un deposito IVA, su cui però andava poi applicato il reverse charge. Per l’Agenzia fiscale andava ripresa a tassazione l’IVA all’importazione perché assimilata ai diritti di confine  a causa del disconoscimento dei certificati di circolazione, necessari per il godimento delle agevolazione daziarie. I giudici hanno invece ritenuto di separare le violazioni doganali, quelle relativi ai dazi e agli altri diritti di confine, dall’applicazione dell’IVA all’importazione, che risulta già pagata proprio per l’applicazione del reverse charge sull’estrazione dei beni dal deposito. Sempre la Cassazione, con la sentenza n. 4052 del 12 febbraio 2019, aveva stabilito che “nel caso in cui le merci provenienti da paesi al di fuori dell’unione europea siano state immesse in libera pratica con il pagamento in dogana dei soli dazi per essere destinate all’introduzione in un deposito fiscale, introduzione poi mai avvenuta, e sempre che l’IVA sia stata in concreto assolta con il meccanismo dell’inversione contabile previsto dall’art. 17 comma 2 DPR n. 633/1972, l’agenzia doganale non può procedere all’emissione di un atto impositivo per il recupero dell’IVA non versata in dogana”.

https://www.2020revisione.it/nessuna-violazione-doganale-per-i-depositi-iva/

Autore di numerose pubblicazioni in materia, l’Avvocato Nicola Ricciardi opera nel settore del diritto doganale e delle accise.

Assiste i propri clienti in ambito amministrativo in occasione di controlli, verifiche e successivi contraddittori presso gli uffici dell’Agenzia delle Dogane e delle Accise o presso le sedi delle società. Presta assistenza e difesa in ambito giudiziale di fronte alle commissioni tributarie provinciali e regionali, oltre che innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. All’attività di contenzioso, si affianca quella di pareristica.

Gli accertamenti dell’Agenzia delle Dogane e delle Accise possono incidere molto negativamente sull’attività di impresa poiché possono portare ad una richiesta erariale  molto elevata, cui si aggiungono sanzioni, interessi e imputazioni penali. Per tali ragioni, l’intervento dell’avvocato tributarista deve essere rapido.

Durante il percorso di difesa, l’Avvocato Ricciardi aggiornerà il cliente su ogni singolo passo e risultato ottenuto, rendendo sempre chiari i costi e le possibilità di successo.

Di seguito, la versione aggiornata del Testo unico del 26/10/1995 n. 504 contenente le disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi con le relative sanzioni penali e amministrative.

Allegato: Testo-Unico-Accise-del-26101995-504

Allegato: Circolare n. 8 del 22 maggio 2020

Lo Studio ha lavorato anche con:

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/le-realta-a-rischio-contrabbando-quali-sono-come-si-tutelano-dalla-responsabilita-ex-dlgs-231-2001-261690.html?refresh_cens

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Per una precisa scelta di campo, lo Studio Legale Tributario Ricciardi assicura una tutela legale tributaria personalizzata. Si occupa di Contenzioso tributario e fiscalità d’impresa, Transazioni fiscali e sovraindebitamento, Voluntary Disclosure e misure di prevenzione, Opere d’arte, Protezione del patrimonio, Dogane e accise.

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Dogane e Accise

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Lo Studio aderisce alla rete legale di Studi indipendenti AXIIS

Lo  Studio è ITALIAN REPRESENTATIVE IICUAE 2022-2023

– Esperienze Professionali

Consulente Giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Comunitarie (2003-2005)

Docente di diritto tributario presso l’Istituto di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo” (2012-2018)

[…]

– Titoli di studio

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La sapienza” (1997)

Master in Diritto Tributario presso l’UNCAT, Unione Nazionale delle camere degli Avvocati Tributaristi (2013/2015)

[…]

– Albi e ordini professionali

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma (2001)

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L’Associazione “Fisco e Territorio” è stata fondata da Nicola Ricciardi, Avvocato tributarista, e riunisce avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e rappresentanti del mondo imprenditoriale. Nasce con lo scopo di offrire un servizio altamente qualificato a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione nel campo del diritto tributario, sia nelle attività giudiziali (dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado nonché alla Corte di Cassazione) che stragiudiziali (redazione di interpelli, assistenza nei procedimenti di rimborso, di accertamenti con adesione e autotutela presso gli Enti Impositori).

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