Interessante pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 4035/2019) secondo cui l’Agenzia delle Dogane può legittimamente negare il rimborso delle accise se la merce è stata spedita all’estero in data anteriore a quella comunicata e per tale ragione non è stato possibile operare controlli sulla stessa merce.

Per i giudici è fuori discussione il potere di controllo, da parte dell’Agenzia fiscale, sulla merce che dall’Italia viene spedita all’estero e tale controllo non può essere messo in discussione dall’operato del contribuente che richiede il rimborso dell’accise precedentemente versata.

Infatti, proprio per non ostacolare il procedimento di controllo da parte dell’Ente, vi è l’obbligo per chi spedisce all’estero di indicare, nella domanda di rimborso, la data prevista per la spedizione.

In questa maniera, l’Agenzia può effettivamente riscontrare che la merce indicata corrisponda a quella che sarà effettivamente oggetto di spedizione.

Ogni attività quindi che ostacoli la suddetta procedura di controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane per i Giudici deve comportare il diniego da parte di questa del rimborso dell’imposta. Quindi, la merce deve essere tenuta a disposizione fino alla data indicata per la spedizione e così sorge il diritto al rimborso delle accise pagate dal contribuente sui prodotti da spedire all’estero, come stabilito dall’art. 14 del Testo unico delle accise (D. Lgs. 504/1995) in combinato con l’articolo 12 del DM 25 marzo 1996 n. 210 che impone l’obbligo di presentare apposito dichiarazione alle Dogane per ogni singolo trasferimento di merce.

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