Alessandro Piangiamore, Primavera

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, era stato citato in giudizio, innanzi al competente Tribunale, il Comune di Spoltore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dalla tracimazione di liquami. Il Comune a sua volta aveva provveduto a citare l’Azienda consortile acquedottistica e questa, di rimando, aveva chiamato in giudizio la compagnia di assicurazione. Il Tribunale di Pescara riconosceva la responsabilità del Comune, per il combinato disposto dell’art. 2043 del c.c. e dell’art. 27 del decr. legisl. n. 22/1997.

La Corte di Appello de L’Aquila invece inquadrava la fattispecie nell’art. 2051 c.c., ritenendo il danno causato dalla precipitazione atmosferica di eccezionale gravità. Veniva quindi adita la Corte di Cassazione, sostenendo la tesi per cui il riconoscimento della precipitazione atmosferica non era stato basato su un concreto esame oggettivo della questione. Si lamentava inoltre la falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., poichè la Corte d’Appello non aveva valutato altri elementi, da cui poi sarebbe emerso che le piogge non erano state di portata eccezionale. La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con l’Ordinanza n. 4174/2020 […]
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