Interessante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, fornito nell’Interpello n. 4 del 13 gennaio 2020, in tema di recupero dell’IVA assolta in Dogana. Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria riguarda merce ceduta da un soggetto svizzero a una impresa italiana. Per l’operazione veniva utilizzato uno spedizioniere italiano che però aveva provveduto ad addebitare l’IVA all’impresa svizzera. Ebbene, la questione è stata risolta, attenendosi al dato letterale di cui all’art. 19 del DPR 633/1972, dal quale gli Uffici finanziari sono partiti per affermare la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto pagata sui beni oggetto di importazione. Titolare del diritto alla suddetta detrazione è, per il Fisco, colui che ha importato il bene, cioè colui il cui nominativo risulta dalla fattura di acquisto. Costui dovrà quindi provvedere alla registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti. Per converso, non sarà invece detraibile l’imposta per l’operatore svizzero, imposta che gli era stata addebitata dallo spedizioniere. Le uniche modalità che a questi sono concesse per il recupero dell’IVA infatti saranno quelle dell’azione civilistica di ripetizione. Del resto, quanto detto dall’Agenzia delle Entrate trova supporto anche nella più recente giurisprudenza dei legittimità. La Corte di Cassazione infatti, nella sentenza n. 2570 del 21 gennaio 2019, ha affermato che l’obbligo di pagamento dell’imposta evasa grava su “colui in nome o per conto del quale sia stata effettuata l’operazione di importazione, e non solo colui che abbia materialmente presentato la merce in Dogana, rendendo la relativa dichiarazione“.

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