• Le opere d’arte che cadono in successione ereditaria, in quanto tali, sono tassate
  • Secondo la legge italiana, le opere d’arte concorrono a formare l’asse ereditario; il loro valore cioè si aggiunge a quello degli altri beni che cadono in successione
  • L’art. 9 comma 3 del D. Lgs. 346/1990 prevede che si considerano “mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni”
  • Le opere d’arte quindi rientrano nella categoria dei mobilia, a condizione però che siano custodite nelle abitazioni private
  • Il luogo di custoda delle opere, ai fini tributari, ha grande rilevanza perché l’agevolazione pervista per le opere d’arte detenute nelle abitazioni, non opera per le opere d’arte detenute in altri luoghi, quali le cassette di sicurezza
  • Mentre nel primo caso, le opere detenute nelle abitazioni rilevano, ai fini tributari, per un importo pari al 10% del valore globale anche se non dichiarate, nel secondo l’imposta di successione si applicherà con aliquote ordinarie sui valori di mercato delle stesse opere d’arte

Va da sè che la differenza è notevole e impone una riflessione accurata.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

16 + tredici =

© 2018 Studio Legale Ricciardi - Avvocato Nicola Ricciardi P.Iva 12176811003 - Managed by Bennici & Sirianni Servizi Editoriali