Interessante pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 5930 del 28 febbraio 2019) in tema di accertamento doganali e relazioni OLAF. Per i Supremi Giudici, l’Agenzia delle Dogane può utilizzare gli atti ispettivi OLAF come base per gli avvisi di accertamento, ma solo se sono precisi e dettagliati.

Per la Corte infatti, “senza dubbio l’atto che – per la sua tipologia, quale caratterizzata dalle forme procedimentali – più si avvicina ai rapporti OLAF è il processo verbale di constatazione”. Come per i PVC dell’Agenzia delle Entrate quindi, bisogna separare le circostanze che i funzionari verbalizzanti attestano direttamente da quelle che invece sono state da loro solo conosciute.

Per gli Ermellini, le valutazioni che non vengono fatte direttamente dall’OLAF, non fanno piena prova nel processo tributario ma si pongono in una posizione diversa perché costituiscono elementi (prove) che sono direttamente apprezzabili dal giudice, alla luce di tutti gli altri elementi e circostanze del caso concreto che sono riferite allo specifico soggetto verificato. Ma i Giudici di legittimità vanno ancora oltre perché, se da un lato affermano che le relazioni OLAF fanno piena prova di quanto in esse contenuto, dall’altro limitano questa portata probatoria a quelle relazioni che sono precise, dettagliate e circostanziate.  Non tutte quindi assumono questo rango di prova ma solo quelle dotate di queste caratteristiche. Per completezza, si riporta il caso sottoposto all’attenzione dei Giudici che era quello di una contestazione mossa dall’Agenzia delle Dogane nei confronti di una impresa italiana che aveva acquistato da una società estera prodotti in acciaio dichiarati, all’atto dell’importazione, come sudcoreani. La contestazione dell’Ufficio impositore si poggiava sul fatto che le merci non erano state riconosciute come sudcoreane ma come prodotte in Cina, con tutto quello che ne consegue in tema di pagamento di dazi antidumping. Alla base della ripresa a tassazione, vi era la segnalazione dell’OLAF (Ufficio europeo antifrode) che era stata previamente trasmessa all’Agenzia delle Dogane che proprio su di essa aveva basato il suo avviso di accertamento.

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