La definizione agevolata per le entrate locali: il ruolo dell’avvocato tributarista

La legge di stabilità 2026 (legge n. 199/2025, art. 1, commi 102-110) introduce, nell’ambito dei tributi locali, una significativa apertura alla regolamentazione di strumenti di definizione agevolata. Si tratta di un intervento che amplia sensibilmente l’autonomia di Regioni ed enti locali nella gestione dei propri crediti tributari.

In particolare, il comma 102 riconosce agli enti territoriali la facoltà di disciplinare, mediante regolamento, la chiusura delle posizioni debitorie attraverso la riduzione, totale o parziale, di sanzioni e interessi. Tale potere deve tuttavia essere esercitato nel rispetto dei principi costituzionali (artt. 23, 53 e 119 Cost.), dei criteri generali dell’ordinamento tributario e, soprattutto, degli equilibri di bilancio, con specifico riferimento ai crediti di difficile esigibilità.

La ratio dell’intervento normativo appare chiara: il legislatore attribuisce agli enti locali un margine operativo più ampio, eliminando la necessità di interventi legislativi puntuali per introdurre misure di definizione agevolata. Tuttavia, questa discrezionalità non è priva di vincoli, poiché deve essere orientata alla sostenibilità finanziaria e alla concreta recuperabilità dei crediti, tipicamente rappresentati da posizioni già oggetto di accertamento o riscossione coattiva e rimaste insolute nel tempo.

Il comma 107 rafforza tale impostazione, stabilendo che i regolamenti devono essere adottati tenendo conto della situazione economico-finanziaria dell’ente e della capacità di incrementare l’effettiva riscossione. Ne deriva che la definizione agevolata non può essere utilizzata in modo indiscriminato, ma deve poggiare su un’analisi tecnica rigorosa.

In quest’ottica, ogni ente dovrebbe procedere a una mappatura analitica dei propri crediti, distinguendo tra quota capitale, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese accessorie, nonché valutando lo stato del procedimento (fase accertativa, riscossione coattiva iniziale o avanzata), il livello di esigibilità e il tasso medio di recupero. Ulteriori elementi rilevanti sono rappresentati dai residui attivi iscritti in bilancio, dai crediti stralciati e mantenuti nello stato patrimoniale e dall’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

A ciò si aggiunge la necessità di una valutazione comparativa tra le somme oggetto di rinuncia (in termini di sanzioni e interessi) e quelle realisticamente recuperabili grazie alla definizione agevolata, rispetto ai costi – economici e organizzativi – delle procedure esecutive.

Più problematica appare invece la previsione del comma 103, che estende la possibilità di definizione agevolata anche a situazioni in cui siano già in corso attività accertative o contenziosi tributari. Tale disposizione, per come formulata, si presta a interpretazioni estensive che rischiano di compromettere la coerenza del sistema.

In particolare, l’orientamento che ammette la definizione agevolata anche in assenza di un formale avvio del procedimento di accertamento appare discutibile. Una lettura più aderente al dato normativo porta invece a ritenere che la norma si riferisca a situazioni già caratterizzate da un’attività istruttoria concreta, come la notifica di uno schema di atto o l’avvio di un accertamento con adesione. L’utilizzo dell’avverbio “anche” sembra infatti indicare un’estensione residuale, non una generalizzazione indiscriminata.

Ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dal comma 106, che consente di circoscrivere temporalmente l’ambito di applicazione delle agevolazioni, introducendo un limite che può risultare fondamentale per evitare effetti distorsivi.

Sotto questo profilo, gli enti locali devono valutare con estrema attenzione l’impatto sistemico di tali misure. Le esperienze pregresse dimostrano come operazioni di condono reiterate e di ampia portata non solo producano risultati inferiori alle attese in termini di incasso, ma incidano negativamente sul rapporto fiduciario tra amministrazione e contribuente. Il rischio concreto è quello di incentivare comportamenti opportunistici, disincentivando l’adempimento spontaneo.

In questo contesto, emerge con forza il ruolo dell’avvocato tributarista, figura centrale sia per gli enti impositori sia per i contribuenti, soprattutto in relazione ai principali tributi locali quali IMU, TARI e TASI. La complessità delle norme, l’ampia discrezionalità regolamentare degli enti e le possibili criticità interpretative rendono imprescindibile un’assistenza qualificata.

Per il contribuente, l’avvocato tributarista consente di valutare correttamente la convenienza dell’adesione alla definizione agevolata, evitando scelte pregiudizievoli e individuando eventuali profili di illegittimità negli atti impositivi. Per gli enti locali, invece, il supporto specialistico è essenziale nella predisposizione dei regolamenti e nella gestione del contenzioso, al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, capacità contributiva e buon andamento dell’azione amministrativa.

In definitiva, la definizione agevolata rappresenta uno strumento potenzialmente utile ma delicato, che richiede un utilizzo selettivo e tecnicamente fondato. In tale scenario, l’intervento dell’avvocato tributarista non costituisce un elemento accessorio, ma una garanzia di corretto equilibrio tra esigenze di riscossione e tutela dei diritti del contribuente, soprattutto nei settori più sensibili della fiscalità locale.