Plusvalenza da cessione di fabbricato

Plusvalenze da cessione di fabbricato

«Il comportamento successivo dell’acquirente non giustifica il recupero ex post della plusvalenza sul venditore.

La cessione di un fabbricato per il quale è stato già richiesto un permesso di nuova costruzione

previa demolizione non può essere qualificato come cessione di area edificabile. E quindi non va tassata la plusvalenza sul venditore se l’acquirente l’ha poi abbattuto per costruirne un altro.

Ciò perché la tassazione riguarda i beni ceduti allo stato di fatto e di diritto

i quali sono economicamente sfruttabili indipendentemente dalle caratteristiche edificatoria proprie, e poi è svincolata dal comportamento dell’acquirente intenzionato a demolirlo per edificarne uno nuovo. È la lettura della sentenza 271/40/13 della Ctp Milano (presidente Lapertosa, relatore Chiametti)…»

L’intero articolo è disponibile sul sito del Sole24Ore

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