La ratio della disposizione è che prevale l’interesse esclusivamente locale degli interventi. Ebbene, questa norma, ad avviso della Presidenza del Consiglio, contrastava con l’art. 30 c.1 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che impone il rispetto dei principi di libera concorrenza e non discriminazione. Per l’Ente regionale invece, la norma serviva a evitare problemi nelle procedure negoziate dove vi è un elevato numero di manifestazioni di interesse che rende difficile ridurre il numero dei soggetti. Inoltre, sempre a detta della Regione, in questi casi non appare possibile fare ricorso al sorteggio e, per tale motivo, la riserva della quota alle imprese locali, rispettava le norme del codice dei contratti pubblici, […] Per leggere la versione integrale dell’articolo, vai su: https://www.finanzaterritoriale.it/index.php/contrasta-con-la-costituzione-la-legge-della-regione-toscana-che-riserva-un-trattamento-di-favore-alle-imprese-locali-per-laffidamento-entro-i-valori-sottosoglia-comunitaria/
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