L’articolo prende spunto dalla recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la n. 601 del 17 gennaio 2020, secondo cui è nulla la notifica via pec della cartella se  l’indirizzo da cui viene fatta non è tra quelli presenti nei pubblici registri.

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Equitalia, Ricciardi (Fisco e Territorio): “Nulle le cartelle notificate via Pec”

Cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) dichiarate nulle alla luce della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 27374 della Sez. VI Civile del 24/10/2019.

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Nelle ipotesi di separazione o divorzio dei coniugi con conseguente assegnazione delle casa familiare, ai fini del pagamento dell’imposta da parte dell’assegnatario dell’abitazione, si guarderà alla presenza di figli minori. Nelle altre ipotesi, ciò che rileverà, ai fini del pagamento dell’imposta, sarà il diritto sul bene immobile (lo prevede il comma 743 della legge 160/2019). La nuova disciplina dell‘Imposta Municipale Unica, che continua a non considerare dovuto il pagamento nelle ipotesi di abitazione principale, contempla anche le ipotesi di coniugi separati e divorziati cui viene assegnata la casa familiare in presenza di affidamento dei figli. In questo caso, il genitore assegnatario diviene titolare di un diritto di abitazione sullo stesso immobile. Da ciò consegue che, in presenza di figli minori, il genitore assegnatario nulla dovrà pagare in termini di imposta. Qualora invece i figli minori non vi siano, l’imposizione (e la correlativa esenzione) seguirà i principi ordinari. Quindi, se l’immobile appartiene al coniuge, che però non è assegnatario dello stesso, la casa farà capo solo a questi e non vi sarà alcun diritto all’esenzione, dovendosi pagare l’imposta in misura piena. Infine, nelle ipotesi in cui il bene appartenga a entrambi i coniugi, ciò che rileverà saranno le singole quote di possesso. Pertanto, quella parte di casa che fa capo al coniuge non assegnatario pagherà l’imposta, mentre la parte di casa che fa capo al coniuge che la utilizza, sempre che vi abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale, sarà considerata esente da imposizione, quale abitazione principale.

Con autonomo avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2011, il Comune di Pomezia (RM) contestava al contribuente l’omesso versamento dell’ICI relativa a un’area edificabile. Avverso tale atto, la parte proponeva impugnazione. Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma e, successivamente, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Giungeva quindi innanzi alla Corte di Cassazione, cui il contribuente si rivolgeva per la riforma della sentenza. Le doglianze avanzate in sede di legittimità erano relative all’omessa considerazione, da parte dei giudici di appello, dell’effettiva potenzialità edificatoria del terreno. Ancora, si lamentava l’omessa considerazione dell’interesse pubblico del bene e la mancata considerazione dell’inserimento del terreno nel piano paesaggistico inderogabile, con conseguente impossibilità di edificare. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33012 del 14 dicembre 2019, ha dapprima affermato il necessario rispetto di quanto statuito dalle SS.UU. con la sentenza n. 25506/2006 secondo cui l’edificabilità dell’area ai fini ICI discende dalla sua inclusione nel Piano Regolatore Generale. Di poi, i giudici di legittimità hanno stabilito che bisogna tenere conto di quanto stabilito negli atti di pianificazione territoriale. […]

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La vicenda nasce dall’impugnazione di alcune cartelle di pagamento con cui era stato richiesto il pagamento dell’IMU relativa agli anni d’imposta compresi tra il 2009 ed il 2011, emesse dal Comune di Lacco Ameno (NA). La Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune. La decisione era stata emessa in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva invece accolto il ricorso del contribuente, provvedendo quindi ad annullare gli atti impugnati. Avverso la decisione dei giudici di secondo grado, il cittadino proponeva ricorso per Cassazione. Innanzi alla Suprema Corte,  veniva contestata l’omessa pronuncia da parte dei giudici regionali circa l’inesistenza della notifica a mezzo pec delle cartelle, perchè mancanti della firma digitale. La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 27374 della Sez. VI Civile del 24/10/2019, ha accolto il motivo d’impugnazione del contribuente. Gli Ermellini hanno stabilito che, laddove i giudici di merito non si siano espressi su determinati vizi dell’atto di appello, il ricorrente in Cassazione può domandare al giudice di legittimità di svolgere un esame di merito della causa. […]

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La Commissione tributaria provinciale di Cosenza respingeva il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento TARSU/TIA per l’anno d’imposta 2009. Nell’atto, l’imposta veniva richiesta con riferimento a uno stabilimento balneare, poiché l’Ufficio riteneva che l’arenile dovesse essere assoggettato al tributo. La Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la decisione di primo grado e, per tale ragione, veniva proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso si fondava sul presupposto che l’accertamento fosse illegittimo poiché considerava applicabile all’arenile la tariffa prevista per le aree coperte. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 27009/2019 della VI Sezione, ricordava che al giudice di legittimità non è permesso di riesaminare la controversia nel merito, poichè solo il giudice di merito può individuare ed esaminare il merito della questione, ammettere le prove, controllarne la portata. Solo il giudice di primo e secondo grado quindi può esaminare le risultanze del processo per valutare la veridicità dei fatti […]

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Una società operante nel settore dell’edilizia impugnava un avviso di accertamento relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno d’imposta 2005 notificato da Roma Capitale. L’avviso richiedeva il pagamento dell’imposta con riferimento ad alcuni terreni che erano stati ritenuti edificabili benché rientrassero nel parco regionale dell’Appia Antica, in base alla Legge Regionale n. 14/2002. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, mentre la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio, cui faceva quindi seguito il ricorso per Cassazione da parte della società. I Giudici di secondo grado, pur ammettendo che le aree in questione rientravano in una zona sottoposta a vincolo di inedificabilità, avevano rilevato che Roma Capitale le aveva fatte rientrare nel procedimento di “perequazione urbanistica” e, pertanto, avevano considerato le aree come edificabili. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26016/2019 della V Sezione Civile, ha stabilito che, mancando decisioni della stessa Corte sul tema, pur essendo presenti invece decisioni, sempre di legittimità, che avevano trattato casi simili a quello in questione […]

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La Suprema Corte di Cassazione (Sezione V Civile, Ordinanza n. 25524/2019 del 10 ottobre 2019) ha stabilito che, ai fini del pagamenmto della TARI,  le Università sono assimilabili agli istituti scolastici, a causa della destinazione delle superfici ad attività didattiche per fini educativi e di istruzione. Per tale ragione, deve applicarsi l’agevolazione  ex art. 14 c. 5 del Regolamento Comunale di Roma Capitale. La pronuncia scaturisce da un ricorso proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa a un avviso di pagamento TARI per gli anni d’imposta 2007/2010, notificato all’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Roma Capitale aveva notificato apposito avviso di accertamento, poiché l’Ente universitario aveva effettuato il versamento in misura ridotta. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando quanto deciso dai giudici provinciali, non aveva ravvisato i presupposti di cui all’art. 33 bis del D.L. n. 248/2007. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la configurazione giuridica delle Università, quali organi dell’Amministrazione statale dotati di ampia autonomia ordinamentale, gestionale e di bilanci […]

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Il caso in esame conivolge il Comune di Curno (BG) che ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il tutto relativamente al silenzio rifiuto con cui lo stesso Comune rigettava un’istanza di rimborso ICI, relativa agli anni d’imposta compresi tra il 2006 e il 2009, e riferita a immobili gravati da servitù di uso pubblico. Avvero il suddetto silenzio rifiuto, il contribuente aveva proposto ricorso presso la CTP di Bergamo, cui aveva fatto seguito appello innanzi alla CTR della Lombardia. La Corte di Cassazione, ritualmente adita, con la sentenza n. 24264/2019, si è dapprima espressa sull’eccezione di giudicato. L’eccezione era stata avanzata con riferimento a una decisione della stessa Corte di Cassazione su un ricorso riguardante lo stesso complesso immobiliare. Per gli Ermellini, perché si possa parlare di giudicato sostanziale, è necessario che vi sia identità di parti, di petitum e di causa petendi, che va individuata facendo riferimento a tutte le circostanze di fatto della fattispecie, che il giudice deve […]

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