Il caso in esame conivolge il Comune di Curno (BG) che ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il tutto relativamente al silenzio rifiuto con cui lo stesso Comune rigettava un’istanza di rimborso ICI, relativa agli anni d’imposta compresi tra il 2006 e il 2009, e riferita a immobili gravati da servitù di uso pubblico. Avvero il suddetto silenzio rifiuto, il contribuente aveva proposto ricorso presso la CTP di Bergamo, cui aveva fatto seguito appello innanzi alla CTR della Lombardia. La Corte di Cassazione, ritualmente adita, con la sentenza n. 24264/2019, si è dapprima espressa sull’eccezione di giudicato. L’eccezione era stata avanzata con riferimento a una decisione della stessa Corte di Cassazione su un ricorso riguardante lo stesso complesso immobiliare. Per gli Ermellini, perché si possa parlare di giudicato sostanziale, è necessario che vi sia identità di parti, di petitum e di causa petendi, che va individuata facendo riferimento a tutte le circostanze di fatto della fattispecie, che il giudice deve […]

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