«Versamenti tardivi senza effetto sulla conciliazione. Il tardivo pagamento delle somme conciliate non legittima, infatti, l’amministrazione finanziaria né a richiedere il pagamento delle somme originariamente accertate né a pretendere quelle successivamente conciliate ma con sanzioni piene. Questo perché l’inadempimento dell’accordo conciliativo non può far rivivere il processo estinto e quindi la pretesa originaria in quanto riguarda gli effetti sostanziali del negozio transattivo. Inoltre il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva come la cartella esattoriale e costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute. È quanto emerge dalla sentenza 6/4/2014 della Ctr Liguria (presidente Haupt, relatore Cunati)…»

L’intero articolo è disponibile sul sito del Sole24Ore

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