Courtesy of Maurizio Cattelan

Per la Corte di Giustizia UE (causa C-714/20 ) il rappresentante doganale è responsabile in solido con la società importatrice solo per i dazi e non anche per l’IVA perché solo una norma di carattere nazionale può prevedere una esplicita responsabilità per l’imposta. (altro…)

L’Avv. Nicola Ricciardi parteciperà quale relatore al CICLO DI INCONTRI “AZIENDA ITALIA” Mercoledì 25 maggio, ore 14:30 – 17:30 On-line su Piattaforma Certificata FADMilano, 5 Maggio 2022 – Terza tappa del ciclo organizzato dal Centro Studi Borgogna: “Azienda Italia”, dedicato alle aziende. Un percorso strutturato in nove incontri, articolati in 5 macro-temi, in cui verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo di vita di un’azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie competitive.

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L’Avvocato Nicola Ricciardi sarà tra i relatori del Ciclo di Incontri Azienda Italia

Eventi in presenza presso Casa della Cultura, Via Borgogna 3 Milano e su Piattaforma certificata FAD. Eventi gratuiti per i Soci CSB

Eventi in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense e presso l’Ordine degli Avvocati di Milano

Costo singolo evento: 40 Euro | Costo intero Ciclo Formativo (n. 11 incontri): 350 Euro

Per iscrizioni: www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it

Martedì 4 maggio, dalle ore 16.00 alle 19.00, 4° appuntamento del Ciclo sulla responsabilità amministrativa degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01.

L’evento partirà con i saluti dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna, e sarà moderato dall’Avv. Lorenzo Allegrucci (OdV Class Editori, Membro Comitato Scientifico CSB).
Parteciperanno, in qualità di Relatori: Roberta de Robertis (Direttore della Direzione Dogane Agenzia Dogane e Monopoli – ADM delle Dogane e dei Monopoli), Roberto Fanelli (già Direttore Ufficio Legale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Nicola Ricciardi (Avvocato, Presidente di Fisco e Territorio), Gianluca Ruggiero (Professore Associato di Diritto Penale all’Università del Piemonte orientale).

L’evento, in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà da remoto, su Piattaforma Certificata #FAD.

Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare www.centrostudiborgogna.it
oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it

https://www.adnkronos.com/il-recepimento-della-direttiva-pif-e-lintroduzione-del-delitto-di-contrabbando-nel-dlgs-23101-nuove-aree-di-rischio-e-presidi-da-adottare_41EczKatMky6PNRywe6cn0?refresh_ce

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Si è posta la necessità di chiarire se vi sia o meno situazione di incompatibilità tra l’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei soggetti abilitati alla rappresentanza dei contribuenti dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali e l’esercizio di attività di impresa. Nello specifico, il parere richiesto al Ministero delle Finanze fa riferimento a quelle attività di impresa, complementari o accessorie all’attività di esperto tributarista, attività espletate a mezzo di società di servizi, nelle quali il difensore tributarista rivesta anche la qualifica di socio. (altro…)

Interessante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, fornito nell’Interpello n. 4 del 13 gennaio 2020, in tema di recupero dell’IVA assolta in Dogana. Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria riguarda merce ceduta da un soggetto svizzero a una impresa italiana. Per l’operazione veniva utilizzato uno spedizioniere italiano che però aveva provveduto ad addebitare l’IVA all’impresa svizzera. Ebbene, la questione è stata risolta, attenendosi al dato letterale di cui all’art. 19 del DPR 633/1972, dal quale gli Uffici finanziari sono partiti per affermare la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto pagata sui beni oggetto di importazione. Titolare del diritto alla suddetta detrazione è, per il Fisco, colui che ha importato il bene, cioè colui il cui nominativo risulta dalla fattura di acquisto. Costui dovrà quindi provvedere alla registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti. Per converso, non sarà invece detraibile l’imposta per l’operatore svizzero, imposta che gli era stata addebitata dallo spedizioniere. Le uniche modalità che a questi sono concesse per il recupero dell’IVA infatti saranno quelle dell’azione civilistica di ripetizione. Del resto, quanto detto dall’Agenzia delle Entrate trova supporto anche nella più recente giurisprudenza dei legittimità. La Corte di Cassazione infatti, nella sentenza n. 2570 del 21 gennaio 2019, ha affermato che l’obbligo di pagamento dell’imposta evasa grava su “colui in nome o per conto del quale sia stata effettuata l’operazione di importazione, e non solo colui che abbia materialmente presentato la merce in Dogana, rendendo la relativa dichiarazione“.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4384 del 14 febbraio 2019, ha stabilito che, se i certificati di origine preferenziale sono falsi, è legittima la ripresa a tassazione solo dei maggiori dazi ma non dell’IVA all’importazione Vediamo come i Supremi Giudici sono arrivati a stabilire che la falsità dei certificati EUR 1 comporta “la perdita dell’esenzione daziaria” ma “non implica necessariamente anche quella dell’IVA all’importazione qualora tale imposta sia stata comunque assolta secondo il modulo dell’inversione contabile all’atto dell’estrazione delle merci dal deposito IVA”. L’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta di per sé l’assolvimento dell’imposta e, per tale ragione, costituisce un mero illecito fiscale di natura formale la mancata introduzione fisica dei beni nel deposito. Per i giudici quindi, non è possibile il recupero dell’imposta non versata nello sdoganamento. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 471/1997 (ritardati o omessi versamenti diretti), la sanzione è compresa tra il 15% e il 30% dell’IVA all’importazione se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dall’annotazione dell’autofattura nei registri contabili. Per la Cassazione quindi, non vi è tassazione anche dell’IVA – pagata con il reverse charge – perché questo costituirebbe doppia imposizione. La fattispecie sottoposta all’esame dei Giudici è quella di una verifica fiscale operata dall’Agenzia delle Dogane che riteneva irregolari delle prove EUR 1 relative a merce da immettere fisicamente in un deposito IVA, su cui però andava poi applicato il reverse charge. Per l’Agenzia fiscale andava ripresa a tassazione l’IVA all’importazione perché assimilata ai diritti di confine  a causa del disconoscimento dei certificati di circolazione, necessari per il godimento delle agevolazione daziarie. I giudici hanno invece ritenuto di separare le violazioni doganali, quelle relativi ai dazi e agli altri diritti di confine, dall’applicazione dell’IVA all’importazione, che risulta già pagata proprio per l’applicazione del reverse charge sull’estrazione dei beni dal deposito. Sempre la Cassazione, con la sentenza n. 4052 del 12 febbraio 2019, aveva stabilito che “nel caso in cui le merci provenienti da paesi al di fuori dell’unione europea siano state immesse in libera pratica con il pagamento in dogana dei soli dazi per essere destinate all’introduzione in un deposito fiscale, introduzione poi mai avvenuta, e sempre che l’IVA sia stata in concreto assolta con il meccanismo dell’inversione contabile previsto dall’art. 17 comma 2 DPR n. 633/1972, l’agenzia doganale non può procedere all’emissione di un atto impositivo per il recupero dell’IVA non versata in dogana”.

https://www.2020revisione.it/nessuna-violazione-doganale-per-i-depositi-iva/

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