Courtesy of “COMP Collezione Moto Poggi”

La sentenza (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 2, riunita in udienza il 06/11/2023) riguarda un caso di impugnazione di avvisi di accertamento fiscali nei confronti di un contribuente. L’Ufficio delle Entrate ha avviato un controllo finanziario, esaminando le operazioni finanziarie del contribuente nei anni 2016, 2017 e 2018. Dopo aver notificato l’invito a comparire, l’Ufficio ha inquadrato le attività finanziarie come parte di un’impresa di commercio di motoveicoli, assegnando al contribuente una Partita Iva.

Successivamente, è stato emesso un avviso di accertamento per l’anno 2016, stabilendo un reddito d’impresa e valori per IRPEF, IRAP e IVA, con relativi contributi previdenziali obbligatori. L’Ufficio ritiene giustificato l’accertamento.

Il contribuente impugna l’accertamento, sostenendo che le transazioni relative alle moto della sua collezione dovrebbero essere esentasse in quanto effettuate da un collezionista puro. Inoltre, riguardo alle transazioni speculative, il contribuente sostiene di essere uno speculatore occasionale e non un imprenditore.

La decisione della Corte consiste nell’individuare la corretta qualificazione fiscale del contribuente come mercante, speculatore occasionale o collezionista. Si fa riferimento a una ordinanza della Cassazione del 2023 che fornisce linee guida su come inquadrare la situazione. Vengono distinti tre profili: mercante di opere d’arte, speculatore occasionale e collezionista.

La Corte stabilisce che il contribuente, collezionista da oltre 40 anni, deve essere considerato un “collezionista puro”. Viene sottolineato l’interesse culturale e non primariamente economico del contribuente nell’acquisto delle moto. Le transazioni di vendita delle moto sono considerate atti di dismissione patrimoniale funzionalmente scollegati dagli acquisti precedenti.

Per quanto riguarda sette transazioni specifiche, la Corte riconosce che il contribuente ha agito in modo occasionale e lo qualifica come “speculatore occasionale”. Pertanto, solo i ricavi derivanti da queste transazioni devono essere sottoposti a imposizione come redditi diversi.

La decisione conclude con l’accoglimento parziale del ricorso, determinando un maggior reddito da tassare secondo le disposizioni fiscali. Le spese di lite sono compensate.

Maurizio Cattelan, Stadium

La Corte di Giustizia tributaria di II grado del Friuli Venezia Giulia (sentenza del 27 febbraio 2023 nn. 41 e 42) ha stabilito che, nelle ipotesi di contrabbando, non può essere eseguita la confisca se il contribuente decide di usufruire dell’istituto della definizione agevolata delle sanzioni. La ragione alla base di questa decisione risiede nel fatto che la confisca rappresenta una sanzione accessoria e, in quanto tale, non può essere applicata laddove vi sia un pagamento della sanzione principale. (altro…)

Al giudice che gli chiedeva quale fosse l’originale, Giorgio de Chirico rispondeva: “né l’una è la copia dell’altra né l’altra è la copia dell’una”. La risposta del genio della metafisica si faceva beffa della legge e, allo stesso tempo, metteva in crisi gli addetti ai lavori, che quei quadri li avevano acquistati.

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