Alfredo Pirri, Passi alla GNAM 2011

La Presidenza del Consiglio dei Ministri proponeva ricorso avverso l’art. 10 della Legge della Regione Toscana n. 18 del 16 aprile 2019 laddove stabiliva, relativamente alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici sotto la soglia minima comunitaria, che: “le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento”.

La ratio della disposizione è che prevale l’interesse esclusivamente locale degli interventi. Ebbene, questa norma, ad avviso della Presidenza del Consiglio, contrastava con l’art. 30 c.1 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che impone il rispetto dei principi di libera concorrenza e non discriminazione. Per l’Ente regionale invece, la norma serviva a evitare problemi nelle procedure negoziate dove vi è un elevato numero di manifestazioni di interesse che rende difficile ridurre il numero dei soggetti. Inoltre, sempre a detta della Regione, in questi casi non appare possibile fare ricorso al sorteggio e, per tale motivo, la riserva della quota alle imprese locali, rispettava le norme del codice dei contratti pubblici, […] Per leggere la versione integrale dell’articolo, vai su: https://www.finanzaterritoriale.it/index.php/contrasta-con-la-costituzione-la-legge-della-regione-toscana-che-riserva-un-trattamento-di-favore-alle-imprese-locali-per-laffidamento-entro-i-valori-sottosoglia-comunitaria/

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