Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici di legittimità vede come protagonista il Comune di Lagosanto (FE), in relazione ad un avviso di accertamento ICI, che aveva avanzato ricorso per Cassazione avverso una sentenza CTR dell’Emilia Romagna.

Il motivo del ricorso si basava sul fatto che l’Ente aveva lamentato il vizio di extrapetizione della decisione di primo grado, di annullamento dell’atto impugnato, sebbene il ricorso della contribuente non avesse addotto a sostegno la carenza di motivazione dell’accertamento.

Inoltre si disputava in merito alla debenza della sanzione per infedele dichiarazione, tenuto conto delle compravendite degli immobili avvenute nell’anno di imposta, modificative del valore dei beni nel periodo impositivo. Con altro motivo, il Comune eccepiva la censura della sentenza nella parte in cui aveva disconosciuto l’efficacia di giudicato alla sentenza resa tra le stesse parti dalla CTP di Ferrara che, sulla base dei medesimi presupposti di fatto e di diritto, aveva riconosciuto la legittimità dell’accertamento ICI in rettifica da parte del Comune per l’anno 2009 del valore di alcune aree facenti parte del medesimo piano di delle aree edificabili previste nel Regolamento comunale.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24910 del 9 ottobre 2018, rilevato che  il ricorso di primo  grado del contribuente, trascritto dalla parte ricorrente, contiene la richiesta di annullamento dell’avviso […]

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