A stabilirlo è la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza n. 59 dell’8 gennaio 2019, secondo cui, per valutare se sussistano o meno i presupposti per la concessione dell’agevolazione tributaria relativa al rimborso delle accise sul gasolio, non rileva la tipologia del veicolo ma quella dell’attività esercitata.

La fattispecie posta all’attenzione dei magistrati liguri vedeva contrapposta una società di trasporto pubblico locale, che aveva chiesto il rimborso relativo alle accise sul gasolio, e l’Agenzia delle Dogane che a tale richiesta si opponeva motivando il proprio diniego col fatto che parte del gasolio era stato utilizzato per l’alimentazione di alcuni filobus, categoria che non rientrerebbe tra quelle che hanno diritto all’esenzione.

La richiesta di pagamento dell’Ufficio, prontamente impugnata dalla società, veniva annullata dai giudici di primo grado e annullata anche da quelli di secondo grado. Per i Giudici regionali infatti, la tesi dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui l’agevolazione è legata a una specifica tipologia di mezzi (ex art. 54 del D. Lgs. 285/1992, Codice della strada), è da respingere poiché quello che conta, ai fini del diritto al godimento dell’agevolazione è lo scopo finale per il quale il gasolio viene utilizzato, quello della trazione del veicolo appunto, fatto questo non oggetto di discussione. A riprova di ciò, viene citato l’articolo 5 del D.L. 28 dicembre 2001 n. 452 che ha esteso l’agevolazione anche alle imprese esercenti trasporto di persone a fune. Rileva quindi, per i magistrati tributari, la necessità di non rendere fiscalmente troppo oneroso l’esercizio dell’attività di autotrasporto. Infine, prosegue il Collegio, non conta che il gasolio oggetto dell’imposta non venga utilizzato per la trazione del veicolo ma per generare l’energia necessaria alla diretta alimentazione del veicolo stesso.

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