La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 31443/2018, ha dichiarato legittima la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, qualora vi sia una sentenza passata in giudicato.

Su ricorso di Equitalia avverso la sentenza della CTR Lazio relativa ad un avviso di iscrizione ipotecaria su immobili – emesso a garanzia di somme derivanti da cartelle di pagamento non soddisfatte – la Corte di Cassazione è intervenuta con l’Ordinanza n. 31443/2018.

Il contribuente aveva sostenuto la irregolarità dell’iscrizione

che non era stata preceduta dalla notifica di una intimazione ad adempiere nonostante fosse trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle cui si riferiva la garanzia. La la CTP aveva rigettato l’impugnativa e la CTR accoglieva l’appello; Equitalia faceva quindi ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte ha giudicato infondato il motivo con cui è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.e dell’art. 56 del D. Lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ordinato la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria nonostante il contribuente non avesse reiterato in appello la relativa domanda. L’infondatezza si basa sul fatto che, ad avviso della Corte, è da escludere la novità della domanda in appello qualora la diversa pretesa sia già virtualmente compresa in quella formulata con l’atto introduttivo del giudizio.

Per quanto riguarda la censura della sentenza CTR per non avere considerato che in […]

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