Vale l’esenzione IMU per gli immobili appartenenti agli enti no profit, ma solo se questi li utilizzano direttamente.

Il cd ‘terzo settore’ è stato oggetto di integrale riordino normativo con l’emanazione del Codice del Terzo settore di cui al Decreto legislativo n. 3 luglio 2017, n. 117.

L’articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992 stabilisce che sono esenti dall’ICI gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di una serie di attività agevolate (assistenziali, previdenziali, culturali eccetera), svolte con modalità non commerciali. L’esenzione si applica anche all’IMU, per effetto del richiamo operato alla norma sopra citata dall’articolo 9, comma 8, del Dlgs 23/2011.

La Corte di cassazione ha confermato il proprio orientamento anche recentemente ribadendo che la mancanza dell’utilizzazione diretta dell’immobile, perché concesso in comodato a un terzo, fa perdere il diritto all’esenzione ICI.

Con l’ordinanza del 17 maggio 2017 n. 12301, infatti, la Suprema Corte ha respinto la richiesta di esenzione avanzata da una associazione per un immobile nel quale si svolgevano attività ricreative e ricettive, concesso in comodato a un privato cui era stata affidata la gestione di queste attività.

La Corte sottolinea che, per beneficiare dell’esenzione dall’ICI, è necessaria l’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente che ne abbia il possesso e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.

Occorre, pertanto, che siano posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore, cioè che vi sia coincidenza tra ente proprietario (o titolare di altro diritto reale sul bene) e quello che utilizza l’immobile.

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https://www.finanzaterritoriale.it/index.php/immobili-enti-non-profit-esenzione-imu-solo-se-utilizzati-direttamente/

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