Molte sono le ipotesi dubbie circa l’applicazione della TARI relativamente agli immobili affittati ad attività commerciali e/o artigianali.

Stesso dicasi per l’applicazione della tassa ai proprietari di immobili non affittati e, inoltre, ai proprietari di immobili per i quali non sono state allacciate le utenze.

La regola generale è che la tassa risulta dovuta se l’immobile è suscettibile di produrre rifiuti; quindi, ne sono soggetti anche gli immobili non utilizzati, anche quelli non allacciati alle reti idriche, elettriche ed anche quelli privi di mobili.

Queste, del resto, le regole contenute nell’articolo 1, commi 641 e seguenti della legge di Stabilità (147/2013).

La giurisprudenza della Cassazione e dei giudici di merito, finora, ha sempre ritenuto illegittima la previsione regolamentare, adottata da alcuni Comuni, che tendeva ad escludere per la Tarsu (o a dichiarare esenti dal tributo) gli immobili che non avessero arredi, oppure allacci alla rete elettrica o idrica (sentenze n.16785/ 2002, n. 9920 /2003, n.1850/2010 ed altre); si cita a tal proposito, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (sentenza n. 121 del 25 ottobre 2012) che ha sancito che la non attivazione delle utenze (gas, energia elettrica, acqua) non è decisiva ai fini del pagamento della Tarsu.

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