Courtesy of Maurizio Cattelan

Per la Corte di Giustizia UE (causa C-714/20 ) il rappresentante doganale è responsabile in solido con la società importatrice solo per i dazi e non anche per l’IVA perché solo una norma di carattere nazionale può prevedere una esplicita responsabilità per l’imposta.

Quindi, nel caso di mancato pagamento dell’IVA all’importazione, a seguito di indebito rilascio della dichiarazione d’intento da parte della società importatrice, il rappresentante doganale non sarà responsabile.

In vista dell’uscita della Regno Unito dall’Unione Europea che, salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbe verificarsi il 30 marzo 2019, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato le linee guida sulle movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso il Regno Unito.

Le stesse si riferiscono, in particolare, ai regimi doganali applicabili alle bevande alcoliche sia per le ipotesi di uscita che per quelle di introduzione dei beni nel territorio italiano.

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4094838/Linee+guida+BREXIT+accise.pdf/0b177a49-386f-4552-b1a6-81a493b9941a

Maurizio Cattelan, Stadium

La Corte di Giustizia tributaria di II grado del Friuli Venezia Giulia (sentenza del 27 febbraio 2023 nn. 41 e 42) ha stabilito che, nelle ipotesi di contrabbando, non può essere eseguita la confisca se il contribuente decide di usufruire dell’istituto della definizione agevolata delle sanzioni. La ragione alla base di questa decisione risiede nel fatto che la confisca rappresenta una sanzione accessoria e, in quanto tale, non può essere applicata laddove vi sia un pagamento della sanzione principale. Nelle fattispecie esaminate dai giudici, l’Agenzia delle Dogane aveva accertato la violazione del regime di ammissione temporanea e contestato il reato di contrabbando; aveva poi provveduto alla confisca dei beni, nonostante vi fosse stato il versamento dell’Iva all’importazione e l’adesione alla definizione agevolata delle sanzioni amministrative (ex art. 16 del D. Lgs. 472/1997). Ebbene, per i giudici l’applicazione dell’istituto della confisca, a seguito della definizione agevolata delle sanzioni, violerebbe non solo il principio di proporzionalità, secondo cui la sanzione deve essere proporzionata alla violazione ma anche il principio del ne bis in idem (Corte di Giustizia 20 marzo 2018, C 524-2015, Corte EDU 1 novembre 2016, A e B contro Norvegia). Quindi, quando viene eseguito il pagamento, l’Agenzia delle Dogane deve provvedere al rilascio del bene anche perchè, trattandosi di sanzione fissa che viene rapportata al valore del bene sequestrato, la confisca risulta essere sproporzionata rispetto agli interessi dell’Amministrazione Finanziaria.

Martedì 4 maggio, dalle ore 16.00 alle 19.00, 4° appuntamento del Ciclo sulla responsabilità amministrativa degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01.

L’evento partirà con i saluti dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna, e sarà moderato dall’Avv. Lorenzo Allegrucci (OdV Class Editori, Membro Comitato Scientifico CSB).
Parteciperanno, in qualità di Relatori: Roberta de Robertis (Direttore della Direzione Dogane Agenzia Dogane e Monopoli – ADM delle Dogane e dei Monopoli), Roberto Fanelli (già Direttore Ufficio Legale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Nicola Ricciardi (Avvocato, Presidente di Fisco e Territorio), Gianluca Ruggiero (Professore Associato di Diritto Penale all’Università del Piemonte orientale).

L’evento, in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà da remoto, su Piattaforma Certificata #FAD.

Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare www.centrostudiborgogna.it
oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it

https://www.adnkronos.com/il-recepimento-della-direttiva-pif-e-lintroduzione-del-delitto-di-contrabbando-nel-dlgs-23101-nuove-aree-di-rischio-e-presidi-da-adottare_41EczKatMky6PNRywe6cn0?refresh_ce

Alessandro Piangiamore, Untitled

Per le agevolazioni delle accise sul gasolio per autotrasporto, gli errori della dichiarazione trimestrale di consumo, accertati dall’Agenzia delle Dogane dopo la fruizione del credito, determinano la perdita dei benefici solo per quegli importi irregolarmente dichiarati o documentati e non per l’intera agevolazione.

Lo ha stabilito la Cassazione civ. Sez. V Ord., n. 5812 del 03-03-2020, che si è pronunciata sulla seguente questione.

Una società presentava dichiarazione trimestrale di consumo per fruire dell’agevolazione di cui alla L. n. 448 del 1998 e al D.P.R. n. 277 del 2000 in materia di incrementi di accisa sul gasolio per autotrasporto. Decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni e formatosi il cd. silenzio assenso, la società utilizzava il credito in compensazione.

L’Agenzia delle Dogane, in sede di controllo delle dichiarazioni, annullava l’atto di assenso perchè rilevava l’esistenza di irregolarità e notificava appositi avvisi di accertamento. Contro questi atti, la società proponeva regolare ricorso sostenendo l’illegittimità del recupero per quegli importi che risultavano regolari. L’impugnazione era accolta dalla Commissione tributaria di primo grado, sempre limitatamente a questi importi; la decisione veniva poi confermata dal giudice d’appello. L’Agenzia delle Dogane proponeva quindi ricorso per cassazione.

Per i Giudici di legittimità, la dichiarazione di consumo di cui all’art. 3 è presentata sotto la responsabilità del contribuente. L’Amministrazione Finanziaria provvede all’istruzione della pratica determinando, entro 60 giorni dalla richiesta, l’importo complessivo del credito spettante, oppure, laddove non vi siano i presupposti, adottando un provvedimento di diniego. Laddove poi il termine decorra senza l’adozione di alcun provvedimento, opera il meccanismo del cd. silenzio-assenso, anche se la formazione del silenzio-assenso a favore del contribuente non preclude la permanenza del potere dell’Amministrazione di annullare l’atto di assenso illegittimamente formato, salvo che l’interessato provveda a sanare i vizi.

Ricordano i Supremi Giudici che queste ultime norme sono ispirate ad una duplice ratio: quella di evitare che l’inutile decorso del termine vada a detrimento del contribuente, allungando in termini indefiniti il momento per fruire del credito maturato, e quella di far si che il silenzio-assenso si formi sull’intera richiesta.

Del resto, la permanenza del potere di controllo in capo all’Amministrazione mira a consentire il riconoscimento di un beneficio fiscale solo in presenza dei necessari presupposti (v. Corte di Giustizia, sentenza 2 giugno 2016, in C-418/14, ROZ-WIT, che, nell’esaminare le condizioni di riconoscimento delle esenzioni in materia di prodotti energetici in relazione alla Direttiva 2003/96/CE, ha precisato che “tanto l’impianto sistematico quanto la ratio della direttiva 2003/96 si basano sul principio secondo cui i prodotti energetici sono tassati in relazione al loro effettivo utilizzo”).

Quindi, quando l’Amministrazione “annulla” il silenzio-assenso, adotta un provvedimento impositivo per il recupero delle somme che non potevano essere riconosciute e, invece, sono state indebitamente compensate. Del resto, proseguono i Giudici, il D.P.R. n. 445 del 2000, all’art. 75, stabilisce che “qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera“.

La struttura della norma, quindi, evidenzia che la perdita dei benefici resta – in ogni caso – rapportata a quegli importi per i quali la dichiarazione è non veritiera o non regolare.

Non va trascurato, infine, che benché l’istanza del contribuente tenda a ottenere la fruizione di una agevolazione per un importo unitario, le singole componenti tuttavia sono autonome ed oggetto di specifica valutazione. Solo ove la falsità riguardi un elemento costitutivo dell’istanza, l’intera richiesta resterà travolta, mentre se riguarda specifiche voci, la valutazione manterrà un carattere frazionato.

Per gli Ermellini quindi, le carenze, gli errori, le falsità contenute nella dichiarazione trimestrale di consumo che siano state accertate dall’Amministrazione doganale dopo la formazione del silenzio-assenso e la fruizione del credito, determinano la perdita dei benefici e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni, solo limitatamente a quegli importi irregolarmente dichiarati o documentati e non all’intera agevolazione, salvo che l’attestazione mendace o erronea investa un elemento costitutivo dell’istanza.

Articolo pubblicato su: https://www.2020revisione.it/accise-per-la-dichiarazione-trimestrale-la-perdita-dei-benefici-e-limitata/

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 5930 del 28 febbraio 2019) in tema di accertamento doganali e relazioni OLAF. Per i Supremi Giudici, l’Agenzia delle Dogane può utilizzare gli atti ispettivi OLAF come base per gli avvisi di accertamento, ma solo se sono precisi e dettagliati.

Per la Corte infatti, “senza dubbio l’atto che – per la sua tipologia, quale caratterizzata dalle forme procedimentali – più si avvicina ai rapporti OLAF è il processo verbale di constatazione”. Come per i PVC dell’Agenzia delle Entrate quindi, bisogna separare le circostanze che i funzionari verbalizzanti attestano direttamente da quelle che invece sono state da loro solo conosciute.

Per gli Ermellini, le valutazioni che non vengono fatte direttamente dall’OLAF, non fanno piena prova nel processo tributario ma si pongono in una posizione diversa perché costituiscono elementi (prove) che sono direttamente apprezzabili dal giudice, alla luce di tutti gli altri elementi e circostanze del caso concreto che sono riferite allo specifico soggetto verificato. Ma i Giudici di legittimità vanno ancora oltre perché, se da un lato affermano che le relazioni OLAF fanno piena prova di quanto in esse contenuto, dall’altro limitano questa portata probatoria a quelle relazioni che sono precise, dettagliate e circostanziate.  Non tutte quindi assumono questo rango di prova ma solo quelle dotate di queste caratteristiche. Per completezza, si riporta il caso sottoposto all’attenzione dei Giudici che era quello di una contestazione mossa dall’Agenzia delle Dogane nei confronti di una impresa italiana che aveva acquistato da una società estera prodotti in acciaio dichiarati, all’atto dell’importazione, come sudcoreani. La contestazione dell’Ufficio impositore si poggiava sul fatto che le merci non erano state riconosciute come sudcoreane ma come prodotte in Cina, con tutto quello che ne consegue in tema di pagamento di dazi antidumping. Alla base della ripresa a tassazione, vi era la segnalazione dell’OLAF (Ufficio europeo antifrode) che era stata previamente trasmessa all’Agenzia delle Dogane che proprio su di essa aveva basato il suo avviso di accertamento.

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